Ministero del Lavoro - Commissione per gli interpelli
Risposta a Interpello n. 6 del 24 ottobre 2024
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti la periodicità della formazione del preposto.
IL QUESITO
E’ stato chiesto: “andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art. 37, D. Lgs. 81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”
LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO
La Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente, l'aggiornamento della formazione del preposto deve avvenire ogni 5 anni.