Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 5 del 15 gennaio 2025
Rispondendo a un quesito posto, l’Agenzia riconosce alla carta di debito la funzione di documento di legittimazione, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51 del Tuir. Con la conseguenza che l’acquisto dei beni e servizi deve rispettare il limite di € 258,23 (elevato anche per il 2025 ad € 1.000 e ad € 2.000 per i lavoratori con figli a carico). In caso di superamento del limite, l’intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile. Inoltre il sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto (Dpr n. 600/1973) per i beni e servizi previsti dal piano welfare adottato.
Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la carta di debito possiede i requisiti richiesti dalla norma, quindi:
nominatività: la carta intestata al lavoratore è utilizzabile tramite PIN personale o riconoscimento biometrico;
non monetizzabilità: è preclusa qualsiasi possibilità di conversione in denaro o operazioni come prelievi, versamenti o trasferimenti a terzi;
esclusività d’uso: la carta può essere utilizzata esclusivamente per accedere ai beni e servizi previsti dal piano di welfare, presso fornitori selezionati dall’azienda;
impossibilità di utilizzo promiscuo: non può essere combinata con altre risorse, come denaro o moneta elettronica;
validità circoscritta: l’utilizzo deve avvenire entro i limiti di budget definiti e per la fruizione di beni e servizi specificamente indicati;
non cedibilità: la carta non può essere trasferita o ceduta a terzi.