Inpgi
Comunicato del 28 marzo 2025
Sono stati forniti chiarimenti sul trattamento previdenziale dei rimborsi spese dei freelance, alla luce del D. Lgs. 192 del 2024 che cambia, a partire dal 1° gennaio 2025, il modo in cui i rimborsi spese dei professionisti vengono trattati a livello fiscale. La novità riguarda principalmente, per i lavoratori autonomi, la non rilevanza ai fini Irpef dei rimborsi spese cosiddetti “a piè di lista”, ossia quelli documentati e addebitati direttamente al cliente in fattura per l’esecuzione di un incarico (trasporti, pasti, noleggio attrezzature, etc.). Fino al 31 dicembre 2024 queste voci concorrevano a determinare l’ammontare dei compensi, salvo poi essere portate in deduzione dal reddito ai fini del calcolo delle imposte dovute. In altri termini, prima si sommavano e poi si sottraevano dalla base di calcolo del reddito da lavoro autonomo. L’obiettivo principale del legislatore è stato, quindi, quello di semplificare gli adempimenti tributari, estendendo ai rimborsi spese a piè di lista addebitati dai lavoratori autonomi ai committenti il medesimo regime di esenzione dalla base imponibile Irpef già previsto per i lavoratori dipendenti.
COSA SUCCEDE CON L’IVA?
Anche se i rimborsi non rientrano più nel calcolo dell’Irpef, continuano a essere soggetti a Iva. Questo perché la normativa Iva non è stata modificata: le spese rimborsate non sono considerate “anticipate in nome e per conto del cliente” e vanno fatturate con l’imposta sul valore aggiunto.
E PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI?
Il nuovo regime fiscale non comporta alcuna modifica sul fronte previdenziale, che rimane, quindi, del tutto invariato. I rimborsi spese in questione, infatti, erano già “neutri” ai fini del calcolo del contributo previdenziale soggettivo (12 o 14% in base al reddito) che – come è noto – si calcola sull’ammontare del reddito assoggettato ad IRPEF. Già in precedenza – per effetto del meccanismo di deduzione dal reddito – l’imponibile IRPEF non comprendeva questi rimborsi. La situazione rimane invariata anche per il calcolo del contributo previdenziale integrativo (4% per l’Inpgi) che – in base a quanto stabilito all’art. 8, co. 3, del D. Lgs. 103/96 – è determinato sul fatturato lordo, che, come detto, continua a comprendere – come in passato – anche le somme oggetto di rimborso analitico delle spese da parte del committente. I rimborsi spese continueranno, quindi, a essere inclusi nella base di calcolo del contributo integrativo, pari al 4%, dovuto all’Inpgi.
PROFESSIONISTI IN REGIME FORFETTARIO
Per i professionisti in regime forfettario, invece, la questione è più complessa: in questo regime, infatti, non è prevista la dichiarazione dell’Iva. Questo porta a dubbi su come debbano essere trattati i rimborsi spese e su quale sia l’impatto sulle tasse e sui contributi. Per ora, si attende un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.