Ministero del Lavoro - Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza
Risposta a Interpello n. 1 del 1° febbraio 2023
Rispondendo ad un quesito posto da Confcommercio, sono stati forniti chiarimenti sulla nomina del medico competente con riferimento agli occupati in lavoro agile. In particolare è stato chiarito che il datore di lavoro può nominare, oltre alla figura professionale già prevista per la sede di lavoro, anche un medico diverso. L’ammissibilità rientrerebbe, secondo la commissione interpellata nella disposizione di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, secondo la quale le aziende con diverse unità produttive possono nominare più medici competenti e affidarne il coordinamento ad uno di essi qualora se ne ravvisi la necessità sulla base della valutazione dei rischi. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’art. 29, c. 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.