Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 72 del 12 marzo 2025
L’Agenzia fornisce chiarimenti con riferimento alla verifica del periodo minimo di residenza fiscale all'estero, con particolare riguardo al requisito previsto dal comma 1, lettera b), della disposizione agevolativa, secondo cui il taglio del 50% del reddito degli “impatriati” può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che l’elevazione del periodo di residenza fiscale all’estero da 3 periodi d’imposta a 6 oppure 7 a seconda che il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero abbia svolto oppure no attività presso lo stesso datore di lavoro (o soggetto appartenente allo stesso gruppo) trova applicazione anche se viene svolto in Italia un lavoro autonomo.