20 febbraio: Impatriati e regime fiscale agevolato: un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate

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Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 41 del 20 febbraio 2025
Sono stati forniti nuovi chiarimenti sul periodo di permanenza all’estero in caso di trasferimento infragruppo di lavoratori che intendono usufruire del nuovo regime agevolativo a favore degli impatriati. Più in particolare, l’Agenzia ha fornito un’interpretazione della locuzione «prima del suo trasferimento all’estero», contenuta nell’art. 5 del D. Lgs. 209/2023, ai fini della proroga a sette anni del periodo di permanenza all’estero per beneficiare del regime in argomento. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero viene innalzato a:
- sei periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del trasferimento all'estero, non è stato in precedenza
impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all'estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all'estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Agevolazioni e altri benefici AE Risposta n. 41_2025.pdf -
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