Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 91 del 12 aprile 2024
Le Entrate hanno precisato che l'indennità aggiuntiva erogata dal fondo di previdenza ai propri iscritti aventi diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere assoggettata a tassazione separata ed è imponibile per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad
€ 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.