19 marzo: InL: chiarimenti su sanzioni e macchine

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InL
Nota prot. n. 2668 del 18 marzo 2025
Comunicato del 19 marzo 2025
L’InL con Nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 pubblica la prima nota congiunta InL-Conferenza delle Regioni e delle province autonome come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra InL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nella circolare si chiariscono le modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e alcuni aspetti sulle macchine ricadenti nel regime ante Direttiva 89/392/CEE.
VIOLAZIONE DI PIÙ PRECETTI RIENTRANTI IN UNA MEDESIMA CATEGORIA
La violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti.
CLASSE OMOGENEA
Ogni punto dell’allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l'ambiente di lavoro (stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.). Pertanto, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc.) rientrano nella stessa categoria omogenea.
MACCHINE ANTE DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE
L'art. 71 del D. Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, pertanto, il datore di lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 co. 1 lett. a) e secondo le modalità indicate dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo di attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” , la cui mancanza quindi non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto. Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
MACCHINE ANTE DPR 459/1996 E LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE
Le macchine e attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del Dpr n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010. Ciò premesso, l’Ispettorato ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, D.Lgs. n. 81/2008).

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Sicurezza e igiene sul lavoro INL Salute e sicurezza sul lavoro.pdf -
Sicurezza e igiene sul lavoro INL Circolare-INL-Firmata.pdf (PROTETTO).pdf -
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