Inps
Circolare n. 29 del 15 marzo 2023
Dal 15 marzo l’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, co. 114, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le istruzioni prevedono che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella certificazione, esso è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati; pertanto l’Istituto, a partire dal 16 marzo 2023, consente alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente. L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Pec oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS”, seguendo il percorso di navigazione sul sito www.inps.it: “I tuoi servizi e strumenti” -> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da Inps” -> “Comunicazioni Fiscali”.