Inps
Messaggio n. 1217 del 22 marzo 2024
Comunicato del 26 marzo 2024
L’Inps ha fornito le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale. Tali indicazioni integrano e modificano le istruzioni fornite con la Circolare n. 170 del 15 novembre 2017, in relazione alle prestazioni dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà. Nello specifico, l’assegno di solidarietà prevede l’esposizione del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (Fis), gestiti con il sistema del ticket. Analogamente, la stessa codifica è richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli art. 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di solidarietà” (Gruppo Poste Italiane, Imprese assicuratrici e società di assistenza, Credito, Credito Cooperativo, Gruppo Ferrovie dello Stato, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Sudtirol, Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani). Per le prestazioni così identificate, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà devono utilizzare il codice conguaglio “L002”.
Il messaggio comunica l’unificazione dei codici di esposizione, di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel flusso Uniemens e specifica i codici conguaglio per:
- la prestazione di assegno di integrazione salariale;
- l’accredito della relativa contribuzione correlata;
- il versamento del contributo addizionale.