Inps
Messaggio n. 892 del 2 marzo 2023
Comunicato del 3 marzo 2023
E’ disponibile un nuovo servizio per l'acquisizione on line della domanda semplificata di invalidità civile per i minori. Il servizio è rivolto ai patronati e alle associazioni rappresentative delle persone disabili. I primi possono accedere al servizio attraverso l'area tematica "Accesso ai servizi per patronati" del Portale, mentre le associazioni abilitate all'uso del canale telematico continueranno ad accedere al servizio online tramite Spid (almeno di livello 2), Cie o Cns. La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano:
- dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario;
- dati amministrativi necessari per la liquidazione di un'eventuale prestazione economica;
- dati relativi alla frequenza scolastica;
- dati necessari per il pagamento.
Entrambi i genitori devono essere a conoscenza dell'inoltro della domanda, tranne che si sia in presenza di unico genitore o un tutore. Il genitore non dichiarante riceverà, infatti, una notifica tramite i consueti canali (lettera raccomandata oppure Pec) di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio. Il genitore che ha fatto, invece, richiesta presso patronato/associazione potrà consultare la pratica anche accedendo al sito dell’Istituto, tramite delega sulle proprie credenziali, per visualizzare nell’area riservata la posizione del figlio minore. Infine, nel caso si opti per il pagamento della prestazione economica con la modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che, prima dell’invio della domanda, il secondo genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante. Questa autorizzazione può essere specificata dal secondo genitore attraverso l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali, fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.