11 aprile: Iscrizione a più fondi e anzianità di partecipazione: chiarimenti

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Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025
Sono stati forniti chiarimenti sui criteri di calcolo dell'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, nel caso di iscrizione contemporanea a più fondi. Secondo quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005, l’anzianità di partecipazione è rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione (in relazione a determinate prestazioni, viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in ragione dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari). A tal proposito con la Risoluzione 29/E, l’Agenzia ha chiarito che, qualora l’aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, il calcolo dell'anzianità utile per fruire della riduzione dell’aliquota di tassazione deve prendere in considerare tutti i periodi di partecipazione, anche quelli maturati in fondi diversi.

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Argomento Anteprima/Download Descrizione
Imposte, Tributi, Tasse AE - Risoluzione n. 29_2025.pdf -
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