Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 191 del 6 febbraio 2023
Il rimborso per mancato guadagno giornaliero, erogato ai volontari della protezione civile lavoratori autonomi, è soggetto a tassazione in quanto corrisposto in sostituzione di redditi della stessa categoria. Ricorda a tal fine l’Agenzia che ai fini fiscali e ai sensi dell'art. 6, c. 2, del Tuir, «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, (...), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)». In base a tale norma, in linea generale, sono imponibili le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni (cd. ''lucro cessante'') purché riconducibili ad una delle categorie reddituali previste dal Tuir, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subìta dal percipiente e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio (c.d. ''danno emergente'').