Inps
Messaggio n. 3365 dell’11 ottobre 2024
Sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle condizioni di accesso al beneficio Ape sociale per i lavorati agricoli disoccupati, ex art. 1, co. 179, lett. a), Legge n. 232/2016. In particolare, è stato chiarito che la decorrenza dell'Ape sociale, in presenza di tutte le condizioni, non può essere anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, anche quando la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata prima di tale data. Qualora la domanda di anticipo sia presentata nell'anno successivo a quello dell'integrale fruizione della disoccupazione agricola, l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo all'istanza.