Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 223 del 22 febbraio 2023
Sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati. In particolare, l’Agenzia ha precisato che nel regime speciale per i lavoratori impatriati, l'omesso versamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile a un adempimento ''formale'', con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante la remissione in bonis. Ne consegue che, i sostituti di imposta devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta.