Inps
Circolare n. 89 del 7 novembre 2023
Comunicato dell’8 novembre 2023
La legge di bilancio 2023 ha definito le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato come attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. Con la Circolare 7 novembre 2023, n. 89, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in materia di compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll con il reddito derivante da prestazioni LOAgri, svolte durante la fruizione delle indennità di disoccupazione. Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’Inps del compenso derivante da queste. I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le due indennità di disoccupazione, che non saranno soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.