Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Sentenza del 24 ottobre 2024 - Causa C-441/23
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in materia di lavoro interinale precisando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un contratto di lavoro o instauri rapporti di lavoro con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per lavorarvi temporaneamente sotto il controllo e la direzione di quest’ultima, e che mette tale lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se detta persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla normativa interna come un’agenzia interinale in quanto non dispone di un’autorizzazione amministrativa in quanto tale. Con riferimento alla retribuzione ha dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa.