InL
Nota n. 162 del 24 gennaio 2023
Sono stati forniti chiarimenti sull’adozione del provvedimento di sospensione per le microimprese che occupano un solo dipendente irregolare nel caso in cui siano contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica relativa alla mancanza del Dvr e della nomina del Rspp. Nonostante il D. Lgs. 81/2008 all’art. 14, c. 4, preveda che i provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare non trovino applicazione laddove il lavoratore risulti essere l'unico occupato nell'impresa (micro impresa), con la Nota n. 162, l’Ispettorato specifica che l’esclusione prevista non opera nel caso in cui, oltre al lavoro irregolare siano state accertate contestualmente gravi violazioni di natura prevenzionistica, quali la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) e la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rssp). In ogni caso, l’InL chiarisce che, qualora non venga adottato il predetto provvedimento di sospensione, l’ispettore potrà adottare altre misure finalizzate a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore tramite disposizione sino alla completa regolarizzazione degli adempimenti.