Corte di Cassazione
Ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025
E’ legittima la fruizione del permesso ex lege 104 da parte del lavoratore che pone in essere attività accessorie all’assistenza del disabile. La Corte ritiene che la fruizione del permesso possa essere finalizzata all’espletamento di tutte le attività complementari e accessorie comunque necessarie per rendere l'assistenza fruttuosa e utile. Quindi, ad esempio quelle finalizzate all'acquisto di medicinali, al conseguimento delle relative prescrizioni dal medico di famiglia, all'acquisto di generi alimentari e di altri prodotti per l'igiene, la cura della persona e il decoro della vita del disabile, o infine alla possibile partecipazione ad eventi di relazione sociale, sportiva, religiosa.