Inps
Circolare n. 17 del 23 gennaio 2025
In base all’art. 2, co. 3, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2024, in applicazione della legge citata, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla Circolare n. 17/2025.