Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Sentenza del 12 ottobre 2023 (causa C-57/22)
La Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio all’art. 7, recita "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affnché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro". Sul tema la Corte con Sentenza del 12 ottobre 2023 ha affermato che il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo del lavoratore e la data della reintegrazione nel suo impiego, a seguito dell'annullamento del licenziamento, deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite.