Inail
Nota operativa prot. n. 10533 del 18 ottobre 2023
Sono stati forniti chiarimenti sulla rimessione in termini riguardanti il versamento dei premi assicurativi, D.L. n. 132/2023, per il territorio della Regione Lombardia. A tal fine si ricorda che l’art. 3, c. 1, del D.L. 132/2023 prevede che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 ottobre 2023.
SOGGETTI INTERESSATI
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al Titolo I del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93 ,operanti alla data del 4 luglio 2023 nel territorio della regione Lombardia e si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023.