Inps
Circolare n. 101 del 29 novembre 2024
Comunicato del 3 dicembre 2024
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 (decreto PA bis) ha previsto che i magistrati onorari del contingente a esaurimento, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps”. Tale iscrizione, pertanto, è effettuata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fpld). Successivamente, il decreto D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (Salva-infrazioni) ha stabilito che ai magistrati onorari a esaurimento in regime di esclusività siano riconosciute le contribuzioni obbligatorie, alle medesime aliquote, previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Pertanto, i compensi corrisposti ai magistrati onorari in regime di esclusività dovranno essere assoggettati, oltre che all’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), anche all’obbligo di contribuzione per le assicurazioni di maternità, contro le malattie, e contro la disoccupazione involontaria. La Circolare 29 novembre 2024, n. 101 illustra nel dettaglio il regime contributivo al quale sono sottoposti i magistrati onorari a esaurimento e specifica le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens.