Corte di Cassazione
Ordinanza n. 30080 del 21 novembre 2024
Le norme interne e comunitarie a tutela degli individui con disabilità impongono, in capo al datore, un obbligo di accomodamenti ragionevoli nei confronti del dipendente portatore di handicap. La Corte di Cassazione ritiene che il lavoratore malato oncologico può rifiutarsi di rientrare in servizio nella sede originaria di lavoro, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia rigettato la sua richiesta di trasferimento in una sede più vicina alla sua abitazione.