Ministero del Lavoro - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Interpello n. 2 del 14 marzo 2023
In risposta all'Associazione nazionale dirigenti pubblici, La Commissione ha fornito chiarimenti in merito "all'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende e in particolare nelle istituzioni scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente alfine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”. In particolare, è stato precisato che la nomina del medico competente è obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei seguenti casi specifici:
1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, ex art. 6;
2. quando il lavoratore/la lavoratrice ne faccia richiesta e la sorveglianza sanitaria sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi.
La Commissione ritiene che il medico competente, se nominato, deve collaborare alla valutazione dei rischi di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.