Inps
Circolare n. 46 del 13 marzo 2024
Comunicato del 14 marzo 2024
Con la Circolare 13 marzo 2024, n. 46, l’Istituto illustra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata nel sistema contributivo, riguardanti:
il requisito di importo soglia;
l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo;
l’importo massimo della pensione da porre in pagamento;
la decorrenza dei trattamenti pensionistici.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (per il 2024, è pari a 534,41 euro). Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione Separata, nonché in regime di cumulo.
PENSIONE ANTICIPATA
La disciplina fa riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della gestione esclusiva dell’Ago, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’Ago, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione Separata, nonché in regime di cumulo. Dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a tre volte l'importo mensile dell'assegno sociale; tale importo è ridotto per le donne con figli. Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata da porre in pagamento non può superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto in pagamento l’intero importo della pensione uniformato nel tempo. Il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Per il personale del comparto Scuola e Afam si applicano le disposizioni di cui all’art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.