Presidente della Repubblica
Decreto n. 93 del 19 aprile 2024
G.U. n. 156 del 5 luglio 2024
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto che modifica il regolamento per l’esecuzione del codice della Navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Il regolamento entra in vigore il 20 luglio 2024.
IL REGISTRO DEGLI ORMEGGIATORI
L’art. 209 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione [Dpr 15 febbraio 1952, n. 328], prevede che il servizio di ormeggio può essere svolto esclusivamente:
dal personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale prevista dal successivo art. 211 nonché,
dagli ormeggiatori già iscritti nel registro detenuto dal comandante del porto alla data di entrata in vigore del nuovo testo
LA PROCEDURA CONCORSUALE
La procedura concorsuale, così come modificata, avviene per titoli ed esami e viene bandita dal comandante del porto, d’intesa con l’Autorità di sistema portuale ove istituita, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti sia inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 209, co. 3, e che non risultino esuberi presso altri porti. Le modalità per lo svolgimento della procedura concorsuale saranno stabilite con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ FISICA
L’impiego al servizio di ormeggio è subordinato all’accertamento dell’idoneità fisica del prestatore del servizio effettuato da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della Salute che rilascia il certificato di cui all’art. 4, Legge 28 ottobre 1962, n. 1602. Resta invece di competenza del medico competente la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.