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Aggiornamento Faq del 15 ottobre 2024
L’Ispettorato ha risposto a 12 quesiti riguardanti la patente a crediti che fanno seguito alle prime risposte pubblicate il 4 ottobre 2024 Patente a crediti: pubblicate le prime Faq. Evidenziamo le seguenti.
AUTOCERTIFICAZIONE - RICEVUTA
La procedura di inoltro dell’autocertificazione non prevede il rilascio di una ricevuta, se non quella di consegna e accettazione genericamente collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta.
SOGGETTI DELEGATI
Come chiarito dalla Circolare n. 4 del 23 settembre 2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche tramite un soggetto appositamente delegato per iscritto (qualunque soggetto): in tal caso, è possibile accedere oltre che con proprio Spid o Cie anche con le credenziali del soggetto interessato al rilascio della patente a crediti.
SOGGETTI OBBLIGATI
L’Ispettorato ricorda che l’obbligo di possedere la patente vale per tutte le imprese che si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco contenuto nell’allegato X del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), secondo cui è cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X”. Ne deriva che, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri in tale elenco, saranno tenute al possesso della patente. Sono inclusi anche giardinieri che effettuano specifici lavori di posa in opera di aiuola o muri perimetrali in cemento; archeologi che effettuano rilievi in cantiere (considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo). Le aziende che svolgono operazioni di scarico e carico dei materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro non sono tenute al possesso della patente, in quanto rientrano nella fornitura.
CONSORZI
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione Soa di categoria pari o superiore alla III. Diversamente i consorzi ordinari privi di personalità non sono tenuti al possesso della patente, ma si avvalgono della patente a crediti o attestazione Soa in possesso delle imprese consorziate.
APPALTI E SUBAPPALTI
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica del possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi disubappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del co. 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione Soa. La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro.
CANTIERI NAVALI
La disciplina in tema di sicurezza sul lavoro dei cantieri navali è dettata dal D. Lgs. n. 272/1999. Ne consegue che, in via generale, i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso decreto legislativo, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
IMPIANTISTICA TELEFONICA
In generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione e installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008. Qualora negli stessi siano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.