6 novembre: Patente a crediti degli archeologi: Faq dell’Ispettorato

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InL
Aggiornamento Faq n. 11 del 6 novembre 2024
L’Ispettorato rettifica quanto comunicato in data 15 ottobre e conferma che gli archeologi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, di cui all'art. 89, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, devono essere dotati della patente a crediti (Circolare n. 4/2024). Per quanto riguarda la procedura di rilascio, chiarisce che per gli archeologi lavoratori autonomi (in quanto non tenuti all'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il “campo iscrizione alla Cciaa va inteso come indicativo dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita Iva e l'iscrizione alla Gestione separata".
RISPOSTA FORNITA IL 15 OTTOBRE 2024
Gli archeologi operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’InL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla Ccia da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
RISPOSTA MODIFICATA IL 6 NOVEMBRE 2024
Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, co. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con Circolare n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla Legge n. 4/2013, normata dalla Legge n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita Iva e l’iscrizione alla Gestione separata.

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