4 luglio: Pensione anticipata quota 103: esonero da agosto per chi resta al lavoro

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Inps
Messaggio n. 2506 del 4 luglio 2024 (non ancora pubblicato sul sito)
La legge di bilancio 2024 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. La pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. La Circolare 27 febbraio 2024, n. 39 Pensione anticipata flessibile: istruzioni per il 2024 dell’Inps fornisce tutti i dettagli. L’Inps, con il Messaggio 2506 ha ricordato che coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile nel 2024 (c.d. Quota 103) e decidono di proseguire l’attività subordinata, possono fruire dell’esonero contributivo dal prossimo 2 agosto, quindi ha integrato i chiarimenti forniti con il Messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024 Incentivo al posticipo del pensionamento: l'esonero contributivo, offrendo le indicazioni per la definizione, con la procedura Unicarpe, delle domande di verifica del requisito per l'accesso all'incentivo al posticipo del pensionamento e di revoca presentate dal 1° gennaio 2024.
La verifica del requisito contributivo pari a 41 anni o 2132 settimane sarà effettuata entro il mese di presentazione della domanda.
DECORENZE
La prestazione decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione anticipata flessibile siano già stati perfezionati, comprensivi dei mesi di differimento (3/6 mesi) in relazione al fondo di appartenenza. Per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente a:
2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

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