Inps
Messaggio n. 2672 del 22 luglio 2024
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti l'ambito di operatività dei limiti ai pagamenti in contanti di € 1.000, ex art. 2, co. 4-ter , lett. c), D.L. n. 138/2011, rispetto al limite generale fissato in € 5.000, di cui all'art. 49, D. Lgs. n. 231/2007. Nel caso sia liquidata una nuova pensione e/o una prestazione assistenziale in favore di un soggetto già titolare di pensione o prestazione assistenziale con pagamento in contanti, spiega l’Istituto, è necessario verificare che l'importo netto mensile complessivo a pagare delle due o più prestazioni non superi, a regime, il suddetto limite di € 1.000 mensili. Qualora tale limite risulti superato, l'interessato deve provvedere ad aprire, nel più breve tempo possibile un rapporto finanziario scegliendo tra gli strumenti ammessi per il pagamento delle pensioni e prestazioni assimilate (conto corrente bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da Iban).