Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 125 del 3 giugno 2024
Sono stati forniti chiarimenti sulla tassazione degli emolumenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali svizzere a un soggetto che ha intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. In particolare è stato chiarito che, dal momento che gli emolumenti in esame vengono qualificati ai fini Irpef come redditi di pensione, gli stessi dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo degli art. 18 e 21 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 23 dicembre 1978, n. 943. Sia le disposizioni contenute nell'art. 18 sia quelle dell'art. 21, par. 1, della Convenzione prevedono la tassazione esclusiva dei redditi ai quali si applicano le citate disposizioni convenzionali nello Stato di residenza del Contribuente.