Corte Costituzionale
Sentenza n. 112 del 27 giugno 2024
La Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 13, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e dell’art. 1, co. 707, della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), nella parte in cui non è previsto il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati in seguito al riscatto volontario degli anni di laurea per passare dal sistema retributivo a quello misto. La Corte esclude che il riscatto degli anni di laurea possa essere “neutralizzato” per passare nel computo della pensione dal sistema retributivo a quello misto. Secondo la Corte non si può scegliere il criterio di calcolo (retributivo, misto o contributivo). La neutralizzazione è applicabile solo all'interno del sistema retributivo per escludere dalla base pensionabile i contributi aggiuntivi non necessari alla maturazione del diritto alla pensione.