Ministero del Lavoro
Comunicato del 18 marzo 2025
Il Ministero del Lavoro, all’interno della sezione www.integrazionimigranti.gov.it è intervenuto per fornire chiarimenti con riferimento al permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo.
Innanzitutto fornisce una definizione di “vittima di sfruttamento lavorativo”, individuandola nella persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori. L’articolo 603 bis del codice penale contiene un elenco non tassativo di indici di sfruttamento da intendersi come “linee guida” per l’accertamento di situazioni di sfruttamento, quali:
- la reiterata violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro e il mancato rispetto dei periodi di riposo;
- il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro;
- violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante del reato:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
DIRITTO A UN PERMESSO DI SOGGIORNO
La vittima ha diritto al premesso di soggiorno e, a seconda dei casi, si applicano le seguenti disposizioni:
Articolo 18 TU Immigrazione: in caso di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, violenza o grave sfruttamento la persona straniera può chiedere un permesso di soggiorno denominato “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione.
Il permesso può essere richiesto seguendo due modalità: in assenza di denuncia ma previa adesione ad un programma di protezione sociale (percorso sociale) oppure a seguito di denuncia o comunque di avvio di un procedimento penale (percorso giudiziario).
Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione ha durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia
Articolo 18 ter TU Immigrazione: in caso di violenza o abuso o comunque sfruttamento del lavoro che emergano nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603 bis c.p. l’articolo 18 ter prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali – 18 ter” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Anche ai membri del nucleo familiare della vittima presenti in Italia viene consentito di sottrarsi alla condizione di vulnerabilità grazie alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell’Ispettorato del Lavoro.