Inail
Circolare n. 12 del 30 marzo 2023
L’Inail fornisce le istruzioni sulla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2023.
LA RIDUZIONE DEI PREMI
Come noto, l’art. 1, co. 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da riconoscere nelle more dell'aggiornamento delle tariffe e secondo modalità stabilite con decreto Lavoro-Economia su proposta dell'Inail.
A CHI SI APPLICA LA RIDUZIONE DEI PREMI
Per l’anno 2023 la riduzione non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali, per i quali è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe quindi:
- i premi assicurativi ordinari (per i quali le tariffe sono state approvate con il D.I. 27 febbraio 2019);
- i per i premi assicurativi speciali (per i quali le tariffe sono state approvate con il D.I. 6 settembre 2022).
Conseguentemente la riduzione si applica esclusivamente:
1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
2. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
3. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.
MISURA DELLA RIDUZIONE PER IL 2023
Per l’anno 2023 la riduzione dei premi e dei contributi è applicata nella misura del 15,17%.