Inail
Circolare n. 44 del 23 ottobre 2023
L’art. 112, comma primo, del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 disciplina con una norma speciale la prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail, disponendo che l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. A seguito della Sentenza 7 maggio 2019, n. 11928 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il termine per la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali rimane sospeso fino all’adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto assicuratore. Con la Circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, l’Inail fornisce le istruzioni operative sulla sospensione del termine di prescrizione triennale del diritto alle prestazioni.