25 luglio 23: Prestiti ai lavoratori dipendenti: chiarimenti

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Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 44/E del 25 luglio 2023
Sono state fornite le istruzioni sulla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente con riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti, ex art. 51 co. 4, lett. b) del Tuir.
REDDITO DA LAVORO AI FINI FISCALI
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51, co. 3, del Tuir rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir anche se non fiscalmente a carico. In base alla normativa in vigore, ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, occorre effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al Tur vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.
I CHIARIMENTI
Chiarisce l’Agenzia che nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 23, co. 1, del Dpr n. 600 del 1973, nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento. In tal caso, il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all’erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento. Tale previsione si applica tanto in presenza di contestuali pagamenti in denaro quanto in assenza dei predetti pagamenti in denaro [Circolare ministeriale n. 326 del 1997].

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Imposte, Tributi, Tasse AE Risoluzione 44E.pdf -
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