Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 159 del 22 luglio 2024
Come noto, l’art. 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (decreto Internazionalizzazione) ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del Tuir, e per i quattro periodi di imposta successivi. Il comma 2-bis dell'art. 5 del decreto Crescita, ha previsto la possibilità di estendere il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, anche a coloro che siano stati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Rispondendo all’Interpello 159, l’Agenzia ha chiarito che, un contribuente in possesso dei requisiti richiesti dalle rispettive norme che, al rientro in Italia, esercita l'opzione per il regime di cui al citato art. 24bis del Tuir può, nei periodi d'imposta successivi, revocare tale opzione e accedere (nel rispetto di ogni altra condizione) al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 nonché, applicare tale regime speciale per gli ulteriori periodi d'imposta previsti dalla norma di riferimento.