Inail
Istruzione operativa n. 8522 del 14 agosto 2024
L’art. 9 del D.L. 9 agosto 2024, n.113, ha esteso anche all'anno scolastico/accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all'art. 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, prevista originariamente per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024. Pertanto, anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’art. 1 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124. La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne sia esterne (esempio viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento. La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere. Con l’Istruzione operativa Inail n. 8522 del 14 agosto 2024, l’Inail ha fornito le relative istruzioni.
COPERTURA ASSICURATIVA
Per le scuole statali la copertura assicurativa è garantita senza necessità di pagamento del premio; la gestione è a carico dello Stato. Per le scuole non statali il premio speciale unitario annuale di 10,40 euro per studente (anno scolastico 2024-2025) e di 10,05 (anno scolastico 2023-2024) cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil dell’1%.