Corte Costituzionale
Sentenza n. 90 del 20 maggio 2024
E’ costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell' art. 8, co. 4, D. Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
IL CASO
Il lavoratore, beneficiario di NASpI (erogata in via anticipata quale incentivo all'autoimprenditorialità), è stato costretto a cessare attività a causa delle restrizioni per il Covid-19 ed in seguito è stato assunto come dipendente. L’Inps gli aveva richiesto l'integrale restituzione della NASpI.
LA SENTENZA DELLA CORTE
La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando l'attività imprenditoriale non è proseguita per impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà, la norma che prevede l'integrale restituzione viola il principio di proporzionalità e il diritto al lavoro. L'obbligo restitutorio va riproporzionato in misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall'indennità NASpI.