10 febbraio: Redditi Campione d’Italia: chiarimenti sulla riduzione forfettaria

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Agenzia delle Entrate
Provvedimento prot. n. 41036 del 10 febbraio 2025
L’art. 1 co. 632 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in seguito modificato, prevede che la determinazione della riduzione forfettaria del tasso di cambio, come indicato nell’art. 188-bis, co. 1 e 2, del Tuir, avvenga tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 15 febbraio di ogni anno, previo parere favorevole della Banca d’Italia.
LA RIDUZIONE PER IL 2024
Con il Provvedimento prot. n. 41036, l’Agenzia delle Entrate ha definito l'entità della riduzione forfettaria del tasso di cambio da applicare per il calcolo dei redditi disciplinati dai co. 1 e 2 dell’art. 188-bis del Tuir, relativi al regime fiscale di Campione d’Italia. Per l’anno d’imposta 2024, tale riduzione forfettaria del cambio è stata fissata al 31,98%.
SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA PERCENTUALE
Detta percentuale si applica ai redditi, esclusi quelli d'impresa, delle persone fisiche registrate nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, ai compensi da lavoro autonomo percepiti da professionisti con studio nel medesimo comune e ai redditi d’impresa generati da ditte individuali e società iscritte alla Camera di Commercio di Como, purché detti redditi siano espressi in franchi svizzeri.

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Imposte, Tributi, Tasse AE - PROVVEDIMENTO CAMPIONE ITALIA del 10 febbraio 2025.pdf -
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