Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 144 del 3 luglio 2024
L’Agenzia ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro che riguardano spese per l’attività sportive svolte dai figli dei dipendenti al di fuori dell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica devono essere assoggettate a tassazione, ex art. 51, co. 1, del Tuir. La formulazione dell'articolo 51, co. 2, lett. f-bis), del Tuir che esenta da tassazione è piuttosto ampia e comprende: il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione e alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting. Possono essere attratti in un piano di welfare anche i rimborsi ai lavoratori delle spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico come anche le borse di studio [Circolare n. 238 del 22.12.2000]. Tuttavia, non rientrano nell’esenzione le attività che non rientrano nei piani di offerta formativa scolastica.