Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 311 del 3 maggio 2023
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti la possibilità di accedere al c.d. "Regime forfetario" da parte di un soggetto che risiede nell'Unione Europea, percepisce una pensione di vecchiaia di importo superiore a € 30.000, intende aprire partita Iva e spostare la propria residenza in Italia. L’Agenzia ricorda che l'art. 1, co. 57, della Legge n. 190/2014 prevede che non possono avvalersi del regime agevolato i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 Tuir, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, il regime forfetario deve considerarsi precluso per un soggetto percettore di pensione di vecchiaia eccedente la soglia di € 30.000, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al Tfue.