Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023
Oltre al rispetto delle condizioni previste dal regime speciale per lavoratori impatriati (trasferimento della residenza fiscale in Italia e residenza per almeno due periodi d'imposta, per beneficiare dell’applicazione del regime speciale agevolato, i lavoratori sportivi impatriati devono possedere, a pena di decadenza, i seguenti requisiti:
- un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dall' art. 3, Legge n. 91/1981, o dagli artt. 25, 26, 27 del D. Lgs. n. 36/2021, nell'ambito delle discipline riconosciute dal Coni;
- aver compiuto il 20° anno di età;
- essere stati residenti all'estero nei due anni d'imposta precedenti il trasferimento, e risiedere almeno 2 anni in Italia;
- prestare l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
RICHIESTA SCRITTA AL DATORE DI LAVORO
Per beneficiare del regime speciale il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta medesima e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione; pertanto, a partire dal compimento del ventesimo anno di età da parte dei lavoratori sportivi, il datore di lavoro applicherà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il medesimo periodo di imposta. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.