Inps
Messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023
L’Inps da seguito alla Circolare n. 54 dell’8 giugno 2023 per fornire ulteriori chiarimenti. Tra l’altro conferma che - come già chiarito nel messaggio Hermes n. 2264/2023 – l’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito sostituito e, nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, ha provveduto ad implementare il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni, di cui una riservata ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un’altra ai lavoratori autonomi agricoli; l’Istituto procederà, pertanto, ad applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale proprio della categoria di appartenenza.