Presidente della Repubblica
D. Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024
G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)”, che introduce una revisione complessiva del regime impositivo di tutte le categorie reddituali.
Il provvedimento infatti interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche, con modifiche che interessano diverse categorie reddituali dai redditi agrari (art. 1 e 2) ai redditi da lavoro dipendente (art. 3 e 4) ai redditi di lavoro autonomo (art. 5 e 6) sino ai redditi d’impresa (art. da 8 a 14) e ulteriori disposizioni per le operazioni societarie straordinarie (art da 15 a 18).
REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
Le modifiche si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025. In breve:
Contributi di assistenza sanitaria
E’ stato modificato l’art. 51, co. 2, lett. a), del Tuir, recante il regime di non concorrenza parziale al reddito di lavoro dipendente previsto per i contributi di assistenza sanitaria. Per effetto delle modifiche, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria, per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:
in conformità a contratti collettivi di cui all’art. 51, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 o di regolamento aziendale;
a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del Ssn, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Prestazioni rischio non autosufficienza
Modificato anche l’art. 51, co. 2, lett. f-quater), che prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La modifica estende tale regime ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, co. 2 del Tuir.
Fringe benefit
Novità anche per la determinazione del valore dei fringe benefit di cui all’art. 51, co. 3 del Tuir. Viene aggiornata in euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che viene espressa in € 258,23 anziché 500.000 lire.
Trasferte
Con la modifica portata al comma 5, quarto periodo, dell’art. 51 del Tuir, si prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore come nella versione vigente dell’art. 51, co. 5, Tuir).
Beni offerti ai dipendenti
Il decreto sostituisce il secondo periodo dell’art. 51, co. 3 del Tuir il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), prevede che il valore dei beni e servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro, ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.