12 maggio 23: Ricongiunzione dei periodi di contribuzione: novità

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Inps
Messaggio n. 1739 del 12 maggio 2023
Si rende noto che è stata siglata una Convenzione con le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, ex lege n. 45/1990.
LA RICONGIUNZIONE
L’art. 1, co. 1, della Legge n. 45/1990, riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Il successivo comma 2 del citato articolo 1 riconosce analoga facoltà al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONE
Al fine di dare attuazione alla facoltà in argomento, è stato realizzato nel tempo uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (Pec).

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Agevolazioni e altri benefici INPS_Messaggio-numero-1739-del-12-05-2023.pdf -
Agevolazioni e altri benefici INPS_Messaggio-numero-1739-del-12-05-2023_Allegato-n-1.pdf -
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