Inail
Circolare n. 32 del 18 luglio 2023
L’attuale quadro normativo italiano prevede che - nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato Ue, Stati See, Svizzera a favore di un lavoratore infortunato assicurato in Italia - il rimborso degli oneri delle prestazioni gravi sul Ministero della Salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera, mentre restano a carico dell’Inail gli oneri relativi alle prestazioni in natura previste dal Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 nonché quelle attribuite a seguito della riforma sanitaria e delle successive disposizioni normative. Con la Circolare 32, l’Inail rende noto che, in data 29 novembre 2022, è stato sottoscritto l’Accordo con il Ministero della Salute che regola il rimborso da parte di Inail delle spese di competenza del Ministero della Salute, per il tramite di Inail, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 per prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, in favore di lavoratori assicurati soggetti aventi diritto.