Corte di Cassazione
Ordinanza n. 9444 del 9 aprile 2024
E’ tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c. il datore di lavoro, in caso di mancata indicazione nell’atto scritto del diritto di precedenza, in un contratto a tempo determinato (sia ordinario sia stagionale). In questo caso infatti il datore di lavoro non può efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza di cui all’art. 24 del D. Lgs. 81/2015 nelle successive assunzioni.