Corte di Cassazione
Ordinanza n. 1584 del 19 gennaio 2023
E' stata confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato illegittimo il licenziamento comminato da una Società di trasporti ad un proprio dipendente "per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni", disponendo la reintegra nel posto di lavoro. In particolare la Suprema Corte sancisce che lo scarso rendimento non può essere dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato. Ciò costituirebbe un'indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite.